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LA PAROLA ALL`ESPERTO



MEDICINA DEL LAVORO

NOVITA’ DELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SICUREZZA

Poco prima della pausa natalizia, il governo ha approvato in via definitiva la conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – con la L. 215/2021 che riguarda “Misure urgenti in materia di contrasto al lavoro irregolare e in ambito di salute e sicurezza sul lavoro.

La legge è pienamente in vigore e prevede un’ulteriore stretta per le aziende che non rispettino e/o non facciano rispettare la normativa contenuta nel Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs 81/2008.

Tra gli aspetti più rilevanti, ci sono alcuni provvedimenti a contrasto del lavoro irregolare.

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all`Allegato I.

Con riferimento all`attività dei lavoratori autonomi occasionali, l`avvio dell`attività dei suddetti lavoratori deve essere preventivamente comunicato all`Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica.

Insieme alla sospensione, l`INL può imporre specifiche misure per far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori. 

In caso di violazione di questi obblighi, sono previste sanzioni amministrative e penali rilevanti.

Per approfondimenti in materia giuslavoristica, però, rimando ai colleghi dell’area lavoro (resp. rag. Giuseppe Contino).

Sempre in riferimento al provvedimento di sospensione in materia di salute e sicurezza, il nuovo Allegato I al D. Lgs. n. 81/2008, elenca tassativamente le gravi violazioni da cui scaturisce tale misura da parte degli organi ispettivi.

 

Per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione, è necessario:

-          la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;

-          l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

-          la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;

-          nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di somme aggiuntive pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;

-          nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie”.

La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio (in Lombardia ATS), dall’Ispettorato nazionale del lavoro mediante le sue sedi territoriali e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il Legislatore è intervenuto poi, in particolar modo, sulla figura del preposto, che nel contesto di gestione aziendale della sicurezza sul lavoro ricopre ora un ruolo importante e “delicato”, accanto al datore di lavoro.

Innanzitutto, è previsto l’obbligo per il datore di lavoro di individuare il preposto o i preposti per effettuare attività di vigilanza.

Qualora il preposto rilevi comportamenti non conformi in merito alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro circa misure, dispositivi di protezione individuale e strumenti di protezione collettiva, è obbligato a intervenire per modificare il comportamento non conforme, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza.

Se le disposizioni impartite dal preposto non vengono attuate e persistono le non conformità rilevate, il preposto ha l’obbligo di interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

L’importanza centrale conferita dalla Legge a tale figura è ulteriormente rafforzata anche dalla previsione per cui anche in caso di appalto e subappalto i datori di lavoro (appaltatori e subappaltatori) hanno l’obbligo di indicare espressamente al committente il/i nominativo del soggetto/i individuato/i per svolgere le funzioni di preposto.

Infine, illustriamo le novità che riguardano la formazione sulla sicurezza e l’addestramento sui luoghi di lavoro.

In relazione alla formazione, si prevede che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adotterà un Accordo nel quale verranno accorpati, rivisitati e modificati, gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione in modo da garantire durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro. Inoltre, sarà prevista la modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i lavoratori di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Un’importante novità riguarda la formazione adeguata e specifica dei datori di lavoro in materia di salute e sicurezza, che diventa obbligatoria con aggiornamento periodico, in funzione del lavoro e dei compiti svolti.

E’ stabilito che l’addestramento consisterà in una prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale oltreché nell’esercitazione sull’applicazione di procedure di lavoro in sicurezza, con l’obbligo di tracciare in apposito registro (anche informatizzato) gli interventi di addestramento effettuati.

Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione e l’aggiornamento periodico dei preposti, le attività formative a loro dedicate devono essere svolte in presenza e ripetute, con cadenza almeno biennale e in ogni caso quando si rende necessario per l’evoluzione dei rischi già esistenti o per l’insorgenza di nuovi rischi.

Nelle prossime settimane, ci aspettiamo che su tutti questi aspetti saranno forniti chiarimenti e indicazioni più puntuali e specifiche che comunicheremo tempestivamente a tutte le imprese.

Concludiamo rilevando che, fermo restando la necessità di tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori, la nuova legge, a nostro parere, non considera le differenti caratteristiche e i differenti profili di rischio delle diverse realtà aziendali, piccole e piccolissime, del settore artigiano rispetto ad imprese molto più strutturate e con un numero di addetti elevato.

 


A cura di Emanuela Tardiola